FONDAZIONE ONCOTECH

Statuto Fondazione Oncotech

Art. 1

Costituzione

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli art.. 14 e seguenti del Codice civile e del D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, come modificato dal D.Lgs. n.95 del 20 luglio 2018, su iniziativa del Consorzio Oncotech una Fondazione denominata “FONDAZIONE ONCOTECH IMPRESA SOCIALE”.
La Fondazione persegue le proprie finalità su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2

Scopo

La Fondazione è aconfessionale e apartitica, ed esercita in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo le tipologie ed indicazioni di cui all’art. 2 del D.Lgs 112/2017.
La Fondazione si propone di svolgere in via principale le seguenti attività:

-ricerca scientifica sanitaria di particolare interesse sociale nel settore biomedico, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alla ricerca applicata in campo preclinico e clinico nella terapia dei tumori;

-formazione universitaria e post-universitaria nel settore biomedico;

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nel settore biomedico;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, con riferimento alle materie inerenti ai campi di ricerca e formazione individuati nel presente statuto e alle materie connesse.

In modo più specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione si propone di realizzare le attività sopra indicate mediante:

  1. a) ricerca biomedica applicata in campo preclinico e clinico anche con l’integrazione di più competenze disciplinari e l’acquisizione, l’implementazione, la progettazione e l’impiego di tecnologie informatiche avanzate, con particolare riferimento a:

-progettazione ed esecuzione di studi in vitro, preclinici, e clinici di fase da | a IV e osservazionali;

-sviluppo di nuovi farmaci, medical devices, di nuovi regimi terapeutici, e di nuove tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori;

-organizzazione e gestione di banche dati;

  1. b) ricerca biomedica applicata nel campo della prevenzione e degli interventi sanitari sulla popolazione e del monitoraggio epidemiologico anche mediante l’integrazione di più competenze disciplinari e l’acquisizione, l’implementazione, la progettazione e l’impiego di tecnologie informatiche avanzate;
  2. c) integrazione tra Istituzioni Universitarie, Enti di ricerca e Organismi nazionali e internazionali per favorire la promozione e la diffusione sul territorio delle conoscenze sviluppate nell’ambito delle finalità istituzionali;
  3. d) promozione e organizzazione di corsi per l’alta formazione scientifica e professionale (Master, Stage, etc) e per l’aggiornamento continuo {Continuing Medical Education, etc.);
  4. e) sviluppo di servizi editoriali e la realizzazione materiale per la divulgazione scientifica nelle aree di competenza della Fondazione;
  5. f) promozione e l’organizzazione anche attraverso la collaborazione con altre istituzioni, di congressi, seminari, conferenze e dibattiti sulle tematiche di interesse della Fondazione,

Fondazione potrà inoltre esercitare, nei limiti previsti dal terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, ulteriori attività diverse da quelle prima elencate, quali — a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. a) sviluppo di servizi e strumenti informatici specificamente rivolti alla ricerca scientifica, all’assistenza sanitaria e all’utenza in campo medico-oncologico;
  2. b) addestramento e aggiornamento finalizzato alla formazione e alla valorizzazione professionale delle risorse umane operanti nel settore della ricerca nel settore biomedico e dell’assistenza sanitaria;
  3. c) servizi ausiliari per supportare l’attività di ricerca scientifica sanitaria, l’attività di educazione, istruzione e formazione professionale nel settore biomedico, e la formazione universitaria e post-universitaria nel settore biomedico.
    La Fondazione può svolgere la sua attività sia sul territorio nazionale che all’estero.
    La Fondazione si impegna a divulgare e mettere a disposizione della collettività diffusa i risultati delle sperimentazioni cliniche e degli studi scientifici, comunque condotti, al fine di ampliare il patrimonio delle conoscenze scientifiche condivise.
    Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessari, purché coerenti con gli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali o ad esse strumentali. Con le medesime limitazioni potrà inoltre aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini, e stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, nonché istituire altre Fondazioni, Associazioni, Società o Enti in genere, sezioni, unità o filiali, e assumere partecipazioni, anche costituendo o concorrendo alla costituzione degli enti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di impresa sociale e di ETS.

La Fondazione potrà essere titolare di diritti d’autore, di brevetti e di qualunque altro diritto riveniente dai prodotti dell’ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell’ottica della finalità della solidarietà sociale e senza scopo di lucro.

Art. 3

Sede

La Fondazione ha sede in Napoli. L’eventuale modifica dell’indirizzo all’interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza.

Art. 4

Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio della Fondazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 112/2017, secondo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5

Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito:

-dal contributo in denaro conferito dal Fondatore all’atto della costituzione;

-dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a seguito di lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, ed a qualsiasi altro titolo;

-da contributi, sovvenzioni e finanziamenti versati da Enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni internazionali e comunitarie, soggetti italiani e stranieri;

-da eventuali entrate o acquisizioni a qualsiasi altro titolo conseguite, nel rispetto della normativa sull’impresa sociale, nonché dagli utili e avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione destina a incremento del patrimonio.

Fatte salve le deroghe previste dal D.Lgs. 112/2017 Fondazione destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

Art. 6

Fondatore

Il Consorzio “Oncotech” è il Fondatore, che ha dato impulso alla costituzione della Fondazione, e ha partecipato all’atto costitutivo.

Art. 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Presidente;

-il Comitato Tecnico Scientifico;

-l’Organo di Controllo interno;

-Il Revisione Legale dei Conti, se nominato.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs 112/2017, non possono esercitare in qualsiasi forma attività anche indiretta di controllo, direzione o coordinamento, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri oppure da cinque membri nel caso di nomina di un Consigliere da parte dei lavoratori come previsto dal quarto comma art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017.
I Consiglieri sono nominati dal Comitato Tecnico Scientifico salvo il componente nominato dai lavoratori per la cui nomina si applica la disciplina prevista dal successivo art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del suo mandato. I suoi membri sono rieleggibili una o più volte. Eventuali consiglieri nominati nel corso del mandato del Consiglio scadranno insieme al Consiglio nel cui ambito sono stati nominati.
L’assunzione della carica di consigliere, oltre all’applicazione dell’art. 2382 del c.c. e del D.Lgs. n. 39/2013, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

-Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria, e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

-Requisito di professionalità: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali o subordinate funzionali all’attività della Fondazione, o di attività di insegnamento in materie giuridiche, economiche, biomediche o sanitarie.

-Requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella della Fondazione.

Non possono assumere la presidenza della Fondazione, e se nominati decadono dall’ufficio, i rappresentanti degli enti indicati nell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nel corso del suo mandato, il Comitato Tecnico Scientifico, o i lavoratori nel caso del membro da loro nominato, provvederanno al suo reintegro. Il nuovo componente rimarrà incarica fino al termine dell’originario mandato del componente sostituito.

L’amministrazione della Fondazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità della Fondazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, cui spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall’atto costitutivo e/o dallo statuto ad altri organi, salva l’acquisizione nei casi previsti del parere del Comitato Tecnico Scientifico. Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione.
Per tutte le questioni che incidano direttamente sulle condizioni del lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, i lavoratori, gli utenti, e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività, saranno coinvolti attraverso meccanismi meglio definiti da successivo articolo del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio ambito un Presidente, secondo quanto stabilito dal successivo art. 9, e può nominare, ove lo riterrà opportuno, un Vice Presidente; entrambi resteranno in carica per la stessa durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, e saranno rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega. Nel caso intenda delegare collegialmente alcuni dei suoi membri, a formare un Comitato Esecutivo, dovrà definire le modalità di funzionamento dello stesso.
Agli Amministratori delegati spetta la rappresentanza della Fondazione nei limiti della delega loro conferita.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di suo impedimento o assenza provvedono a convocare e/o presiedere le riunioni il Vice Presidente, qualora eletto, o altrimenti il Consigliere più anziano.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, e comunque almeno due volte all’anno. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due Consiglieri o lo ritenga il Presidente.
L’avviso di convocazione, contenente data, luogo e ora della convocazione, oltre all’ordine del giorno con gli argomenti da trattare è trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, quali ad esempio raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tal ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della Fondazione la ricevuta contenente la firma autografa del Consigliere destinatario.
La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e almeno due in caso di urgenza, e deve essere recapitata anche ai componenti dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione può comunque validamente costituirsi anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, purché sia rappresentato l’intero Consiglio, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno due dei suoi componenti.
La seconda convocazione deve essere successiva di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Presidente. Nel caso di modifiche del presente statuto e di scioglimento della Fondazione è tuttavia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
È ammessa la possibilità che la riunione possa svolgersi anche in più luoghi mediante audio-videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

-sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

-le votazioni siano tenute con appello nominale.

Art. 9

Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ed è rieleggibile.
La rappresentanza della Fondazione in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati, difensori abilitati, procuratori al-

le liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e la firma sociale (comprensive della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato.
ll Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle sue delibere, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Fondazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare sugli stessi e procedere agli incassi.
Il Presidente può assumere, riferendone al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali anche alle liti, attive e passive, di qualunque genere, anche arbitrali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente, qualora eletto, o altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

Art. 10

Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno quattro membri, scelti fra esperti italiani e/o stranieri operanti nel settore della ricerca medica. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica 4 anni, fatta eccezione per il Presidente che rimane in carica sino a dimissioni o impedimento nello svolgimento della sua funzione.
Spetta al Presidente del Comitato Tecnico Scientifico nominare i restanti membri del comitato decorsi i quattro anni di durata della loro carica, o ad incremento del loro numero, eventualmente allineando la durata del mandato dell’ulteriore componente con quella dei restanti membri.
I componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono essere nominati più volte.
Nel caso in cui, per qualunque motivo, nel corso del suo mandato venga a mancare uno dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente potrà nominare un nuovo membro, con i medesimi precedenti criteri di scelta e obbligatoriamente se sia venuto a mancare il numero minimo di quattro componenti.
Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Presidente del CTS, i restanti membri del CTS nomineranno, a maggioranza assoluta dei componenti, il nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino dimissioni o impedimento nello svolgimento della sua funzione. Nel caso in cui, per qualunque motivo, vengano a mancare nello stesso tempo tutti i membri del Comitato Tecnico Scientifico, il Consiglio di Amministrazione con il necessario parere favorevole dell’Organo di Controllo interno nominerà, a maggioranza assoluta dei componenti, i nuovi membri identificando il Presidente. I componenti così nominati rimarranno in carica secondo le regole sopra previste.
I componenti del CTS possono essere chiamati, anche singolarmente, a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per fornire gli elementi di conoscenza ritenuti opportuni.
Il CTS e ha il compito di valutare i progetti di ricerca, formulare proposte e dare pareri sui programmi di attività scientifica della Fondazione e su ogni altro argomento ad esso sottoposto dagli organi della Fondazione. Tutti i progetti di ricerca che Fondazione intende intraprendere andranno sottoposti al Comitato Tecnico Scientifico, che ne valuterà la validità scientifica. I progetti ritenuti validi saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione della loro fattibilità.
In base alla tipologia di proposta da valutare, il CTS potrà essere supportato da esperti esterni arruolati ad hoc.
Il CTS può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente scelto fra i suoi membri.
Il Presidente convoca il Comitato con le modalità previste dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la proposta a cui accede il voto del Presidente. Delle sedute è redatto un verbale. Alle riunioni del CTS è invitato il Presidente della Fondazione, che può partecipare, senza diritto di voto, di persona o tramite un suo delegato.
Le riunioni del CTS possono svolgersi anche in più luoghi mediante teleconferenza o videoconferenza, e ciò a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; in tal caso la sede dell’adunanza è quella ove si trova il Presidente.

Art. 11

Organo di Controllo interno

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 D.Lgs. 112/1017, l’Organo di Controllo è formato da uno a due sindaci nominati dal Comitato Tecnico Scientifico, oltre ad un eventuale ulteriore membro in caso di nomina di un sindaco da parte dei lavoratori.
Nel caso l’Organo di Controllo sia composto da tre membri il Comitato Tecnico Scientifico ne nomina il Presidente. I Sindaci dovranno avere i requisiti di cui all’art. 2397 co 2 e all’art. 2399 cc.
L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del suo mandato. I suoi componenti sono rieleggibili una o più volte.
Nel caso di cessazione di un componente dell’Organo durante il mandato, il Comitato Tecnico Scientifico, o i lavoratori nel caso del sindaco da loro nominato, provvederanno al suo reintegro. Il nuovo componente rimarrà in carica fino al termine dell’originario mandato del sindaco sostituito.
L’assunzione della carica di sindaco oltre all’applicazione dell’art. 2382 del c.c. e del D.Lgs. n. 39/2013 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza:

-Requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs n.159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

-Requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c.2, del c.c.

-Requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che direttamente o indirettamente hanno rapporti patrimoniali con l’associazione, tali da inficiare l’indipendenza del sindaco e la perdita di autonomia che la sua carica richiede.

L’Organo di controllo:

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili;

-vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

-esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità i sociali;

-attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle ‘linee guida di cui all’art. 9 co 2 D.Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L’Organo assiste senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se istituito, e del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 12

Organo monocratico di Revisione Legale dei Conti

Nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti. Competente alla nomina è il Comitato Tecnico Scientifico.
Il revisore dovrà essere iscritto dell’apposito registro dei revisori legali. Il revisore dura in carica tre anni.

Art. 13

Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi e per gli effetti dell’art, 11 D.Lgs. 112/2017, il consiglio di amministrazione tiene informati i lavoratori, gli utenti, e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavora

tori, utenti, e diretti destinatari delle attività.

I lavoratori, gli utenti, e i diretti destinatari delle attività hanno diritto a partecipare a titolo consultivo, tramite un rappresentante da loro nominato, all’adunanza del Consiglio di Amministrazione, quando lo stesso debba approvare il regolamento aziendale che disciplini le questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto delle osservazioni avanzate dal rappresentante. Le modalità di nomina del rappresentante dovranno essere disciplinate, nel rispetto dei criteri di democraticità, da apposito regolamento adottato dagli stessi lavoratori e stakeholders riuniti in assemblea. Il medesimo regolamento dovrà stabilire le modalità per la nomina di un amministratore e di un membro dell’organo di controllo. In caso di inerzia dei lavoratori e stakeholders alla adozione del regolamento, lo stesso potrà essere adottato dal Consiglio di Amministrazione.
Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti, e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività della Fondazione, nonché ulteriori specificazioni di quanto sopra disposto, potranno essere previste nel regolamento aziendale da predisporsi ai sensi del primo comma dell’art. 11 del D.Lgs. 112/2017 nel rispetto delle linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 14

Compensi organi Fondazione

Fermi i limiti previsti dal co 2 Art. 3 D.Lgs. 112/2017, ai componenti del consiglio di Amministrazione, ai sindaci, al revisore legale e ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico può essere attribuito un compenso.
Tutti i compensi corrisposti dovranno comunque essere proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze 0 comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.
Quale norma transitoria è stabilito che per il primo mandato del Comitato Tecnico Scientifico non verrà corrisposto alcun compenso ai suoi componenti.

Art. 15

Esercizi e bilancio

L’esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio avrà comunque termine al 31 dicembre dell’anno in cui la Fondazione è costituita.
Il Consiglio di amministrazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale redige il bilancio d’esercizio, ai sensi degli artt. 2423 e ss. del c.c.
Il consiglio di amministrazione deve, entro lo stesso termine, redigere il bilancio sociale, di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017 secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da depositare al Registro delle Imprese e da pubblicare a norma di legge.
Il bilancio sociale dovrà dare conto delle forme e delle modalitàà di coinvolgimento dei lavoratori, utenti, e altri soggetti direttamente interessati all’attività, nonché dell’esito del monitoraggio della osservanza delle finalità sociali svolto dall’organo di controllo interno.

Art. 16

Modifiche dello Statuto e scioglimento della Fondazione

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, e lo scioglimento della Fondazione potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione mediante delibera assunta con il quorum specificato nell’art. 8 del presente statuto.
Nel caso di scioglimento in presenza di patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un liquidatore, il quale dovrà operare secondo le modalità ed i limiti fissati all’articolo 4 del presente Statuto.

Art. 17

Libri sociali

Fondazione dovrà tenere:

-uno o più libri delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo se istituito, del Comitato Tecnico Scientifico;

-il libro delle riunioni e delle delibere dell’Organo di Controllo.

Art. 18

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 112/2017, dal D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, in quanto compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 112/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica di fondazione.